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O.P.C.M. 23/03/2006 n. 3506- Visto il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2002, con il quale è stata disposta la proroga del sopra citato stato di emergenza, sino al 31 dicembre 2002; -Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 2003, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle Isole Eolie, nelle aree marine e nelle fasce costiere interessate dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli»; - Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2003, con il quale è stata disposta la proroga e la dichiarazione dello stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2003, rispettivamente nel territorio del comune di Lipari e nelle prospicienti aree marine; -Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 2003, recante la dichiarazione dello stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2003, nel territorio delle isole Eolie, nelle aree marine e nelle fasce costiere interessate dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli; -Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 2003, con il quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie; -Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 2004, con il quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie fino al 31 dicembre 2005; -Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2005, con il quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie fino al 31 dicembre 2006; -Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003 n. 3266, recante «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni verificatisi nel territorio delle isole Eolie, derivanti dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli, ed altre disposizioni di protezione civile »; -Vista l'ordinanza di protezione civile del 2 luglio 2002 n. 3225 recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale afflusso turistico nelle isole del comune di Lipari»; - Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266, recante «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni verificatisi nel territorio delle isole Eolie, derivanti dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli, ed altre disposizioni di protezione civile »; -Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 2005 con il quale lo stato d'emergenza in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali nel territorio della regione Campania è stato prorogato fino al 31 maggio 2006; - Vista la nota in data 1° dicembre 2005 della Direzione generale per la qualità della vita del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con la quale il medesimo Ufficio ha chiesto a questo Dipartimento della protezione civile di inserire apposita disposizione finalizzata ad assegnare al Commissario delegato in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali nel territorio della regione Campania apposite risorse finanziarie; - Vista la nota del 12 gennaio 2006 con la quale il Dipartimento della protezione civile ha chiesto al sopra citato Ufficio di trasmettere, ai fini dell'inserimento in una ordinanza di protezione civile, un dettagliato e documentato rapporto informativo che descriva per ciascun intervento occorrente il quadro finanziario ed il carattere di assoluta eccezionalità; -Vista la nota in data 8 marzo 2006 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con la quale è stato trasmesso il rapporto informativo dettagliato degli interventi da porre in essere dal Commissario delegato per fronteggiare tempestivamente l'emergenza in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali nel territorio della regione Campania; - Considerato che nei mesi di marzo e aprile 2005 si sono verificati una serie di eventi franosi che hanno compromesso l'antico muro di cinta a sostegno dell'area circostante il convento di clausura sito in via Roma, nel comune di Santa Vittoria, in provincia di Ascoli Piceno, ed hanno determinato un situazione di pericolo nei confronti delle abitazioni attigue e della popolazione ivi residente; - Considerato che la situazione di criticità connessa ai predetti eventi franosi e stata ulteriormente aggravata da successivi eventi alluvionali che ne hanno compromesso l'assetto idrogeologico del terreno interessato; - Ritenuto di dovere adottare, con la massima urgenza, ogni necessaria iniziativa volta a mettere in sicurezza l'antico muro di cinta a sostegno del convento di clausura sito nel citato comune, la cui struttura è già stata compromessa in maniera significativa; -Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2005, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio- OPCM 23/03/2006 n. 3506 – Disposizioni urgenti di protezione civile. economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno è stato ulteriormente - prorogato fino al 31 dicembre 2006; -Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270 del 12 marzo 2003, n. 3301 dell'11 luglio 2003, n. 3315 del 2 ottobre 2003, n. 3348 del 2 aprile 2004, n. 3364 del 13 luglio 2004, n. 3378 dell'8 ottobre 2004, n. 3382 del 18 novembre 2004, n. 3388 del 23 dicembre 2004, n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3449 del 15 luglio 2005, n. 3452 del 1° agosto 2005 e n. 3494 dell'11 febbraio 2006; - Vista la nota in data 14 febbraio 2006 del Generale Jucci -Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270 del 2003; -Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Dispone: Art.1. 1. In relazione al complesso quadro di esigenze prospettato dal Commissario delegato per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello con la nota del 20 gennaio 2006, protocollo n. 117, e per la realizzazione urgente dei conseguenti necessari interventi di cui alla stessa nota, è assegnato al Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3261 del 16 gennaio 2003, e successive modificazioni, l'ulteriore importo di 10.000.000,00 di euro; al relativo onere si provvede a carico delle risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nell'ambito del- l'U.P.B. 1.2.3.1. - capitolo 7082 - residui anno 2005. 2. L'art. 5, comma 1, primo capoverso dell'ordinanza di protezione civile 23 aprile 2002, n. 3198 è sostituito dal seguente: «Per le finalità di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, ove necessario, deroga, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della direttiva 92/43/CEE, alle seguenti disposizioni di legge:». Art. 2. 1. Nell'ambito della situazione emergenziale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 2005, ed al fine di dare continuità alle attività poste in essere per il superamento del contesto critico inerente alle condizioni di deflusso delle acque del Torrente Bisagno, l'ing. Walter Lupi, già soggetto attuatore ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza di protezione civile n. 3344 del 2004, continua nelle attività di cui alla predetta qualità, agendo con i poteri di cui alle ordinanze di protezione civile citate in premessa, nonchè ad utilizzare la contabilità speciale aperta ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3347 del 2004. Art. 3. 1. Per l'espletamento delle attività previste dall'art. 4, comma 2, del decretolegge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, della legge n. 152 del 2005, in relazione a missioni verso Paesi extracontinentali di durata non superiore ad otto giorni, il capo del Dipartimento della protezione civile può autorizzare, in presenza di condizioni di urgenza e necessità, la deroga alle disposizioni di cui all'art. 1, comma 216, della legge n. 266 del 2005. 2. All'art. 8, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3304 del 30 luglio 2004, dopo le parole «prima fascia,» sono aggiunte le parole: «o Prefetto»; alla fine del comma sono aggiunte le seguenti parole: «ai soli fini economici». Art. 4. 1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato a ricevere risorse finanziarie derivanti da donazioni ed atti di liberalità da destinare all'attuazione delle iniziative di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3468 del 13 ottobre 2005. Le predette risorse sono integralmente deducibili dal reddito imponibile netto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e giuridiche, coerentemente con le disposizioni vigenti sugli oneri deducibili in materia fiscale. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a rilasciare ai soggetti interessati apposita certificazione attestante l'avvenuto versamento. 2. Nel quadro delle iniziative finalizzate a fronteggiare la grave situazione in cui versa la popolazione del sud del Sudan, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a trasferire, a titolo gratuito, alle autorità locali i beni realizzati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2005 n. 3468. OPCM 23/03/2006 n. 3506 – Disposizioni urgenti di protezione civile. 3. Con provvedimento del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri si provvede alla determinazione dei compensi da corrispondere agli esperti di cui all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3468 del 2005, sulla base di una valutazione delle diverse professionalità e, comunque, assumendo quali limiti massimi i compensi da corrispondere ai sensi dell'art. 13, comma 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3417 del 2005. Art. 5. 1. La regione Calabria, nell'ambito delle proprie competenze puo provvedere a soddisfare le eventuali esigenze di assistenza, anche economica in favore delle famiglie i cui immobili sono stati destinatari da ordinanze di sgombero in conseguenza del grave dissesto idrogeologico in atto nel territorio del comune di Lungro in provincia di Cosenza e di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3460 del 16 agosto 2005. Il contributo economico è commisurato alle reali condizioni di indigenza dei nuclei familiari, accertate dall'amministrazione comunale con modalità definite dalla regione, ed in misura comunque non superiore ad euro 400 mensili e per un periodo massimo di diciotto mesi, con oneri a carico della medesima regione Calabria. Art. 6. 1. Al fine di consentire lo svolgimento delle attività ancora in corso di ultimazione finalizzate al definitivo superamento in regime ordinario del contesto critico inerente agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003 nel territorio della regione Campania, sono prorogati fino al 31 gennaio 2007 i poteri conferiti al presidente della regione Campania di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3415 del 18 marzo 2005. Art. 7. 1. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3481 del 19 dicembre 2005 dopo le parole «(codice CER 190501» sono aggiunte le parole «o codice CER 190503 laddove il processo di stabilizzazione effettuato nell'impianto consenta l'applicazione di tale codice)»; al medesimo comma le parole «del predetto decreto legislativo n. 22/97, per i codici CER 191212, 190501 e 191202» sono sostituite dalle seguenti «e per operazioni R3, R5 ed R13 di cui all'Allegato C del predetto decreto legislativo n. 22/1997, relativamente ai codici CER 191212, 190501, 190503 e 191202». 2. All'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3481 del 19 dicembre 2005 dopo le parole «Allegato B» sono aggiunte le seguenti «e per operazioni R13 di cui all'Allegato C». |
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